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Il TAR Puglia ha chiuso la discarica della Lombardi Ecologia in contrada Martucci

Il TAR Puglia ha accolto i ricorsi presentati dal Comune di Conversano e fortemente voluti dal Comitato "Riprendiamoci il futuro" contro le ordinanze del Presidente della Regione, Nichi Vendola, e del Presidente della Provincia, Francesco Schittulli, che hanno prorogato l'esercizio della discarica della Lombardi Ecologia, in contrada Martucci, prima per altri 180 giorni e poi per altri cinquanta centimetri in sopraelevazione.
La valutazione del TAR è molto netta. Regione, Provincia, ARPA e ASL escono molto male da questa vicenda. Ora però, insieme, bisogna gestire i rifiuti in modo ecosostenibile.

Di seguito alcuni passaggi della sentenza con cui il TAR (udienza del 23 settembre, sentenza depositata il 7 ottobre 2010) accoglie entrambi i ricorsi presentati dal Comune di Conversano e per l’effetto annulla:
a) l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 29 giugno 2010;
b) l’ordinanza del Presidente della Provincia di Bari n. 1 del 6 agosto 2010, n. prot. 1416 AA.GG. nonché i pareri dell’A.R.P.A. Puglia e della A.S.L. Bari da essa presupposti e richiamati;
- condanna la Regione Puglia e la Lombardi Ecologia s.r.l, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del Comune di Conversano, delle spese processuali relative al ricorso n. 1166/2010 R.G., che si liquidano in E. 2.000,00 (euro duemila), oltre accessori di legge;
- condanna la Provincia di Bari, l’A.R.P.A. Puglia e la Lombardi Ecologia s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione, in favore del Comune di Conversano, delle spese processuali relative al procedimento n. 1357/2010 R.G., che si liquidano in E. 2.500,00 (euro duemilacinquecento) oltre accessori di legge;
- compensa integralmente le spese tra il Comune di Mola, che ha aderito in data 21 settembre al giudizio già avviato dal comune di Conversano, e le altre parti del giudizio n. 1357/2010 R.G.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

Ecco nel merito cosa ha ritenuto il TAR:

[…] Se […] la discarica di Conversano-Contrada Martucci era già nel luglio 2009 in stato di collasso, é lecito presumere che tale situazione sia divenuta, a distanza di circa un anno, insostenibile e che ogni ulteriore conferimento rechi in sé una idoneità lesiva: da qui l’evidente interesse del Comune di Conversano ad impugnare sia l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 29 giugno 2010, sia l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 1 del 6 agosto 2010.
[…]
Nel merito il ricorso n. 1166/2010 R.G. merita di essere accolto sulla dirimente considerazione che l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 29 giugno 2010, pur fondandosi sull’art. 191 D. L.vo 152/2006, ne costituisce aperta violazione: e ciò sia per il fatto che non é stata preceduta dalla istruttoria tecnica di cui all’art. 191 c. 3 D. L.vo 152/06, sia per il fatto che essa non chiarisce minimamente quali “situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente” essa abbia inteso prevenire, né per quali ragioni “non si possa altrimenti provvedere” (art. 191 c. 1 D. L.vo 152/06).
[…]
Proprio laddove afferma la necessità “nelle more dell’espletamento degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 3634 precedentemente citata, di prorogare quanto disposto dall’Ordinanza commissariale n. 80 del 30/12/2009 al fine di evitare pericolose soluzioni di continuità nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani del bacino BA/5 e scongiurare potenziali crisi igienico-sanitarie”, l’ordinanza impugnata con il ricorso n. 1166/10 dimostra che essa ha inteso prevenire una possibile, potenziale crisi igienico-sanitaria, crisi che, in quanto tale, non può assolutamente concretare quella “situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica”, che sola può giustificare l’adozione di una ordinanza extra ordinem quali sono le ordinanze ex art. 191 D. L.vo 152/06 e che però implica - come tutte le ordinanze contigibili ed urgenti – la ricorrenza di un pericolo attuale per l’igiene e la sanità pubblica.
[…]
Né l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale chiarisce le ragioni per le quali non si sia potuto provvedere altrimenti.
A tal proposito va detto che il richiamo ai problemi cagionati dal pronunciamento del Consiglio di Stato non appaiono affatto sufficienti a giustificare la misura di che trattasi, tenuto conto del fatto che a Giovinazzo é entrato in funzione, da poco tempo, un lotto di ampliamento della discarica esistente che forse poteva servire allo scopo.
Oltre a ciò non é inutile sottolineare che, al postutto, il nuovo impianto complesso a servizio del bacino di utenza BA/5 é ultimato e, presumibilmente, collaudato; che sarebbe aberrante non utilizzarlo; che la CO.GE.AM. allo stato non consta si sia rifiutata - alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato che ha fatto rivivere l’aggiudicazione provvisoria a favore del Consorzio Laziale Rifiuti - di dare esecuzione al contratto di gestione del suddetto impianto, o comunque di mettere in funzione l’impianto stesso a qualsivoglia titolo; che non si comprende per quale ragione il Presidente della Giunta Regionale abbia, contraddittoriamente, prorogato l’efficacia di quanto stabilito dalla ordinanza commissariale n. 80/2009, protraendo così anche l’esercizio provvisorio della nuova linea di biostabilizzazione gestita dalla Progetto Ambiente Bacino Bari Cinque s.r.l., e non abbia invece verificato la possibilità di ordinare la messa in esercizio provvisorio dell’intero impianto.
Va ancora rilevato che il prossimo raggiungimento della massima capacità ricettiva della discarica non poteva non essere nota al gestore ed agli enti a vario titolo interessati, i quali, ciò nonostante, nulla hanno fatto per prevenire la situazione venutasi a creare, certamente prevedibile se si considera che l’aggiudicazione a favore di CO.GE.AM era sub judice: quantomeno a partire dal luglio 2009, insomma, le Autorità non avrebbero dovuto limitarsi a sollecitare l’entrata in funzione del nuovo impianto, ma avrebbero dovuto da tempo mettere a punto una strategìa “di riserva”, dal momento che l’invalidazione della aggiudicazione a favore di CO.GE.AM. costituiva un rischio magari remoto ma comunque sussistente, e l’emergenza rifiuti – come tutto ciò che attiene alla protezione civile ed alla salvaguardia della incolumità pubblica – non é materia in cui si possa accettare di correre qualsivoglia rischio.
Pare dunque evidente che nel caso di specie la scelta di consentire ulteriori conferimenti nella già satura discarica di Conversano abbia costituito non la scelta obbligata sibbene la scelta più comoda, quella più semplice da seguire, ma anche la conseguenza di una imprudente sottovalutazione dei rischi connessi al contenzioso pendente.
[…]
Nel merito il Collegio ritiene che l’ordinanza del Presidente della Provincia di Bari n. 1 del 6 agosto 2010 debba essere annullata perché affetta da incompetenza funzionale.
[…]
Ancor più irrilevanti sono, ai fini del decidere, le ordinanze contigibili ed urgenti che presidenti di altre province pugliesi hanno utilizzato per autorizzare il sopralzo delle quote di abbancamento di altre discariche: una illegittima prassi non può evidentemente legittimare una non corretta interpretazione della normativa di riferimento ovvero la reiterazione di atti amministrativi illegittimi.
[…]
L’istruttoria tecnica posta a fondamento della ordinanza del Presidente della Provincia di Bari n. 1 del 6 agosto 2010 é veramente sommaria: prova ne sia il fatto che entrambi gli enti interpellati (A.R.P.A. ed A.S.L.) si sono espressi sul sopralzo il giorno successivo a quello in cui sono stati interpellati.
Entrambi i pareri si fondano su constatazioni effettuate in sito ma non accompagnate da alcun accertamento tecnico particolare. Le considerazioni espresse dall’A.R.P.A. in ordine alla mancanza di emissioni di gas e di odori in posizione di sopravento appaiono davvero insufficienti a sostenere l’autorizzazione ad un ennesimo aumento della capacità ricettiva della discarica, considerato che in posizione di sopravento é normale non percepire odori e suoni, e che la mancanza di emissioni gassose in un dato momento non implica affatto che queste non siano per verificarsi. Il parere dell’A.S.L. é addirittura immotivato. Non una parola é spesa per illustrare se e quali conseguenze dannose il sopralzo possa indurre.
Comunicato estratto da Legambiente Mola
www.legambientemola.it